Negli ultimi anni il rapporto tra cittadini e animali d’affezione è cambiato profondamente, portando anche il legislatore europeo a intervenire con maggiore precisione sulla gestione delle spoglie di cani, gatti e altri pet. La cremazione animale non è più considerata soltanto una scelta privata e affettiva, ma una procedura soggetta a rigorose norme sanitarie, ambientali e amministrative.
Il riferimento principale resta il Regolamento (CE) n. 1069/2009, che classifica le spoglie degli animali domestici come sottoprodotti di origine animale (SOA), imponendo che non possano essere smaltite come rifiuti ordinari né abbandonate o gestite liberamente. Il successivo Regolamento (UE) n. 142/2011 disciplina invece le modalità operative per il trasporto, la manipolazione e la destinazione finale, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e prevenire rischi ambientali.
Questo significa che, in tutta l’Unione Europea, la cremazione può avvenire esclusivamente presso impianti autorizzati, con procedure tracciabili e certificate. Il proprietario può generalmente scegliere tra cremazione collettiva — senza restituzione delle ceneri — e cremazione singola o individuale, che consente invece la consegna dell’urna cineraria. Anche il trasporto della salma deve avvenire in contenitori idonei e secondo precise regole igienico-sanitarie.
Sul fronte nazionale, in Italia le disposizioni europee sono integrate dal Decreto Legislativo 186/2012, che prevede sanzioni anche molto elevate in caso di smaltimento illecito o sepoltura non autorizzata. In particolare, l’abbandono della carcassa o l’interramento abusivo possono comportare multe significative e responsabilità amministrative. Per i cani, inoltre, resta obbligatoria la comunicazione del decesso all’anagrafe canina, necessaria per la cancellazione del microchip e l’aggiornamento della banca dati sanitaria.
Una delle novità più significative arriva però dalla Toscana, dove la Legge Regionale n. 40 del 30 luglio 2025 ha introdotto la possibilità di tumulare le ceneri degli animali di affezione nello stesso loculo del proprietario o nella tomba di famiglia. La norma stabilisce che ciò sia possibile solo previa cremazione, con urna separata e nel rispetto di tutta la normativa igienico-sanitaria vigente. La richiesta può derivare dalla volontà espressa dal defunto oppure dagli eredi, mentre i costi restano a carico dei richiedenti.
Si tratta di un passaggio simbolico ma anche culturale: per la prima volta viene riconosciuto in modo esplicito il valore affettivo e familiare degli animali da compagnia anche nel contesto cimiteriale. Una scelta che riflette una sensibilità sempre più diffusa in Europa, dove il tema del “fine vita” degli animali domestici sta assumendo una rilevanza crescente anche sul piano normativo.
Dal 22 aprile 2026, inoltre, l’entrata in vigore di nuovi regolamenti europei collegati alla sanità animale ha ulteriormente rafforzato il quadro di controllo e uniformità tra gli Stati membri, evitando vuoti legislativi e consolidando la gestione sanitaria degli animali da compagnia.
Per famiglie e professionisti del settore funerario, la direzione è chiara: meno improvvisazione, più regole, ma anche maggiore riconoscimento del legame affettivo tra persone e animali. La cremazione animale, oggi, non è solo una pratica di smaltimento, ma un vero atto di tutela sanitaria e dignità memoriale.


